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LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE ROSADI, Manuais, Projetos, Pesquisas de Literatura latina

Questa breve tesina espone tutte le disposizioni emanate attraverso la legge rosadi in ambito culturale.

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2020

Compartilhado em 03/06/2020

S.ESPOSITO09
S.ESPOSITO09 🇦🇴

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Solo nel 1902 si ha una prima legge nazionale di tutela: è la legge 12 giugno 1902 n. 185
(legge Nasi) istitutiva del “Catalogo unico” dei monumenti e delle opere di interesse storico,
artistico e archeologico di proprietà statale; poi modificata e sistematizzata con la legge 20
giugno 1909, n. 364 (legge Rosadi-Rava, dal nome, rispettivamente, del parlamentare
relatore e del ministro).
La moderna disciplina sui beni culturali deve alla legge Rosadi e al suo regolamento
applicativo 30 gennaio 1913 n. 363 (tuttora in vigore) i propri principi fondanti:
- stabilisce il principio dell'inalienabilità (e della manomissione) del patrimonio culturale
dello Stato e degli enti pubblici e privati, (beni di “interesse storico, archeologico o
artistico”);
- afferma la possibilità per la pubblica amministrazione di sottoporre a vincoli di tutela opere
di proprietà privata considerate di “importante interesse”; si tratta dell’istituto della
“notifica”, forma di controllo diretto sul bene da parte dello Stato, che è chiamato ad
esprimere un parere riguardo ad ogni possibilità di gestione da parte del proprietario dello
stesso;
- facoltizza la pubblica amministrazione ad espropriare opere di proprietà privata che è
necessario acquisire al sistema dei monumenti e musei pubblici;
- istituisce la vigilanza sull'esportazione e sulla circolazione dei beni privati (con facoltà
dello Stato di esercitare il diritto di prelazione);
- promuove la pratica sistematica della ricerca archeologica;
- delinea compiutamente un'organizzazione e un'amministrazione, centrali e periferiche,
deputate alla conservazione e alla tutela dei beni culturali (sovrintendenze ai monumenti e
sovrintendenze archeologiche e alle gallerie).
Il fine che la legge Rosadi si propone è la ricostruzione e il mantenimento della memoria
storica di un popolo, ossia di quell'insieme di testimonianze esemplari, cioè uniche e
irripetibili, a cui si attribuisca preventivamente un pregio estetico e che illustrino la cultura
di un popolo, dalla sua genesi ai suoi sviluppi più o meno recenti. II patrimonio è riguardato
dunque come mezzo in vista di un fine conoscitivo, del quale lo Stato deve farsi garante,
attraverso politiche mirate di protezione e di diffusione delle conoscenze acquisite. Con il
regio decreto n. 1889 del 1923 è sottolineata l'urgenza di compilare, per la conoscenza e per
la protezione, un catalogo dei monumenti e delle opere d’interesse storico, artistico e
archeologico di proprietà statale.
Con la legge n. 204 del 1922 (ministro Benedetto Croce) sono poste le basi della tutela delle
“maggiori bellezze naturali”.

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Solo nel 1902 si ha una prima legge nazionale di tutela: è la legge 12 giugno 1902 n. 185 ( legge Nasi) istitutiva del “Catalogo unico” dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale; poi modificata e sistematizzata con la legge 20 giugno 1909, n. 364 ( legge Rosadi-Rava , dal nome, rispettivamente, del parlamentare relatore e del ministro). La moderna disciplina sui beni culturali deve alla legge Rosadi e al suo regolamento applicativo 30 gennaio 1913 n. 363 (tuttora in vigore) i propri principi fondanti:

  • stabilisce il principio dell' inalienabilità (e della manomissione) del patrimonio culturale dello Stato e degli enti pubblici e privati , (beni di “interesse storico, archeologico o artistico”);
  • afferma la possibilità per la pubblica amministrazione di sottoporre a vincoli di tutela opere di proprietà privata considerate di “importante interesse”; si tratta dell’istituto della “notifica”, forma di controllo diretto sul bene da parte dello Stato, che è chiamato ad esprimere un parere riguardo ad ogni possibilità di gestione da parte del proprietario dello stesso;
  • facoltizza la pubblica amministrazione ad espropriare opere di proprietà privata che è necessario acquisire al sistema dei monumenti e musei pubblici;
  • istituisce la vigilanza sull'esportazione e sulla circolazione dei beni privati (con facoltà dello Stato di esercitare il diritto di prelazione);
  • promuove la pratica sistematica della ricerca archeologica;
  • delinea compiutamente un'organizzazione e un'amministrazione, centrali e periferiche, deputate alla conservazione e alla tutela dei beni culturali (sovrintendenze ai monumenti e sovrintendenze archeologiche e alle gallerie). Il fine che la legge Rosadi si propone è la ricostruzione e il mantenimento della memoria storica di un popolo, ossia di quell'insieme di testimonianze esemplari, cioè uniche e irripetibili, a cui si attribuisca preventivamente un pregio estetico e che illustrino la cultura di un popolo, dalla sua genesi ai suoi sviluppi più o meno recenti. II patrimonio è riguardato dunque come mezzo in vista di un fine conoscitivo, del quale lo Stato deve farsi garante, attraverso politiche mirate di protezione e di diffusione delle conoscenze acquisite. Con il regio decreto n. 1889 del 1923 è sottolineata l'urgenza di compilare, per la conoscenza e per la protezione, un catalogo dei monumenti e delle opere d’interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale. Con la legge n. 204 del 1922 (ministro Benedetto Croce) sono poste le basi della tutela delle “maggiori bellezze naturali”.